STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ORDINE DEI CAVALIERI DEL MALTO DELLE DOLOMITI”

ARTICOLO 1

 E’ costituita con sede in Belluno l’Associazione denominata:
“ORDINE DEI CAVALIERI DEL MALTO DELLE DOLOMITI”.

ARTICOLO 2

 L’Associazione ha come scopo lo sviluppo della cooperazione fra i soci per lo studio e la diffusione della birra e della cultura ad essa legata, mediante:
1. l’approfondimento delle tecniche di produzione casalinga della birra e di tutti gli argomenti correlati;
2. l’approfondimento della birrogastronomia, in special modo la riscoperta delle tradizioni birrarie e culinarie dell’area dolomitica;
3. lo sviluppo di rapporti con singoli, gruppi, o enti, italiani e stranieri, che abbiano interessi identici o affini;
4. la critica, studio e discussione  delle birre commerciali e degli “stili” di birra nel mondo;
5. la ricerca, segnalazione e critica di locali e soprattutto di microbirrerie;
6. lo stimolo per la  nascita di locali che interpretino in modo genuino il desiderio di un ambiente favorevole alla degustazione della birra;
7. l’organizzazione e la consulenza per l’organizzazione di momenti di pratica birrogastronomica collettiva (feste della birra) di qualità ;
8. la fondazione di una biblioteca  - mediateca birraria e birrotecnica;
9. il collezionismo birrario e birrocorrelato;
10.  l’approvvigionamento in favore dei soci di materie prime e strumenti, necessari per la birrificazione, effettuato in modo coerente con gli altri scopi statutari.

ARTICOLO 3

 L’Associazione ha obbiettivi culturali e ricreativi, è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Può svolgere attività commerciale solo per l’approvvigionamento di beni e mezzi in favore dei soci.

ARTICOLO 4

 Possono aderire all’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti collettivi che, condividendo le finalità dell’Ordine ed essendo mossi da spirito di solidarietà si impegnano formalmente a dare la loro collaborazione alle iniziative dell’Ordine. La domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio dei Consoli.
 
 

ARTICOLO 5

 Ogni Cavaliere  assume il diritto di voto attivo e passivo con il pagamento annuale, nei termini, della quota associativa.

ARTICOLO 6

 Gli aderenti all’Associazione si suddividono in:
1. Cavalieri Fondatori: sono tutti i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
2. Cavalieri : sono coloro le cui domande di ammissione, presentate da almeno due Cavalieri, siano state accolte dal Capitano previo parere favorevole del Consiglio dei Consoli.
3. Amici dell'Ordine: sono coloro che desiderano venire in contatto con l'Ordine, partecipare alle sue iniziative e godere di quei benefici, concessi dall'Ordine ai  Cavalieri, che il Consiglio riterrà di estendere anche a loro. Essi però non partecipano alla Tavola dei Cavalieri o Assemblea, non hanno diritto di voto, non possono fregiarsi del titolo di Cavalieri né delle insegne sociali. Gli Amici dell'Ordine possono diventare Cavalieri su presentazione e richiesta di due altri Cavalieri, previo attento esame da parte del Consiglio, come al punto 2 del presente articolo.
4. Cavalieri Onorari: sono coloro ai quali viene attribuita tale qualifica all’unanimità dal Consiglio dei Consoli per particolari benemerenze acquisite in campo birrogastronomico o birroculturale e/o nei confronti dell’Ordine. Non sono tenuti al pagamenti di quote sociali, partecipano alla Tavola dei Cavalieri e alle iniziative dell’Associazione, godendo delle condizioni degli altri Cavalieri, con diritto di parola ma non di voto. I Cavalieri Onorari possono in ogni momento acquisire i diritti di voto tra-mite il pagamento della quota annuale. La qualifica di Cavaliere Onorario è a vita.

ARTICOLO 7

 E’ vietato ad ogni socio, sia esso Cavaliere o Amico dell'Ordine, di comportarsi in modo da ledere il prestigio e l’onore dell’Ordine stesso.

ARTICOLO 8

La qualifica di Cavaliere si perde per dimissioni notificate al Capitano e per esclusione; l’esclusione, conseguente ad attività contraria ai principi cui si ispira l’Ordine, viene dichiarata dal Capitano, previa decisione del Consiglio dei Consoli.
Analogamente avviene per la qualifica di Amico dell'Ordine.

ARTICOLO 9

Nessun compenso, salvo eventuali  rimborsi per spese direttamente inerenti la vita associativa, è dovuto ai membri dei vari organi, le cui cariche sono, in ogni caso, gratuite.

ARTICOLO 10

Sono Organi dell’Associazione:
1. la Tavola dei Cavalieri o Assemblea ;
2. il Consiglio dei Consoli o Consiglio Direttivo;
3. il Capitano o Presidente;
4. il Console Tesoriere o Cassiere;
5. il Cancelliere o Segretario;
6. i Giurati di Giustizia o Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11

La Tavola dei Cavalieri o Assemblea , viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, mediante avviso contenente l’ordine del giorno inviato a tutti i Cavalieri in regola con il pagamento della quota sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Può essere convocata, in via straordinaria, d’iniziativa del Capitano, oppure da almeno 3 Consoli, oppure su richiesta della maggioranza dei Cavalieri. E’ ammessa la rappresentanza nel limite di una delega per Cavaliere.
La Tavola dei Cavalieri:
1. delibera a maggioranza: in prima convocazione degli aventi diritto, in seconda convocazione dei Cavalieri presenti purché rappresentativi di un terzo dei Cavalieri regolarmente iscritti;
2. elegge il Consiglio dei Consoli o Consiglio Direttivo;
3. approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
4. stabilisce, su proposta del Consiglio dei Consoli, la quota associativa;
5. elegge i Giurati di Giustizia  o Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 12

 Il Consiglio dei Consoli o Consiglio direttivo è formato, nel primo biennio, dai Cavalieri Fondatori, e nei bienni successivi da cinque Consoli, o Consiglieri, eletti dalla Tavola dei Cavalieri.
1. I Consoli eletti nominano al loro interno il Capitano, il Cancelliere e il Console Esattore.
2. In Consiglio dei Consoli è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Capitano.
3. Le cariche hanno durata biennale e sono rinnovabili.
4. E’ compito del Consiglio dei Consoli curare che l’Associazione persegua i fini statutari.
5. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
6. Propone alla Tavola dei Cavalieri la quota associativa, che può essere anche pari a zero.
7. Può emanare un regolamento per lo svolgimento ordinato della vita associativa.
8. Alle riunioni del  Consiglio possono partecipare, su invito del Capitano, anche i Cavalieri, gli Amici dell'Ordine e i Cavalieri Onorari, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 13

Il Capitano o Presidente cura lo spirito di cooperazione fra i Cavalieri e gli Amici dell'Ordine facilitando lo spirito di fratellanza ed ospitalità.
1. Presiede il Consiglio dei Consoli e la Tavola dei Cavalieri.
2. A lui compete la rappresentanza dell’Associazione. In caso di urgenza o temporaneo impedimento, è sostituito dal Console più anziano in base all’età.

ARTICOLO 14

L’amministrazione dell’Ordine è tenuta dal Console Esattore o Tesoriere al quale viene affidata la cassa dell’Associazione.

ARTICOLO 15

Il Cancelliere o Segretario: redige i verbali delle sedute, tiene l’archivio, mantiene aggiornato il libro dei soci Cavalieri e Amici dell'Ordine e cura la corrispondenza.

ARTICOLO 16

I Giurati di Giustizia o Collegio dei Revisori dei conti:
sono nominati e scelti, in numero di due, fra persone di provata e riconosciuta probità, hanno durata biennale e possono essere riconfermati.
1. Ad essi compete il controllo amministrativo e contabile di tutti gli atti dell’Associazione, di cui devono riferire alla Tavola di Cavalieri.
2. Per l’incarico di Giurato di Giustizia non è necessario lo status di Cavaliere. Non è comunque compatibile la contemporanea funzione di Console. 3. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio dei Consoli con solo voto consultivo.
 
 

ARTICOLO 17

Il patrimonio dell’Ordine è costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno da erogazioni liberali, donazioni e lasciti. 1.  Le entrate sono costituite dalle quote sociali e dagli eventuali introiti derivanti da manifestazioni sociali di qualsiasi natura.

ARTICOLO 18

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura, il Consiglio dei Consoli predisporrà il Bilancio preventivo e consuntivo per l’approvazione della Tavola dei Cavalieri.

ARTICOLO 19

 L’Associazione potrà articolarsi in delegazioni con propria sede secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio dei Consoli.

ARTICOLO 20

I Soci, con il solo fatto di aderire all’Associazione, liberano la stessa e i suoi organi da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare agli aderenti stessi, a terzi ed a cose, durante la partecipazione alle iniziative promosse dall’Associazione stessa.

ARTICOLO 21

Lo stemma dell’Associazione è costituito da uno scudo a scaglione sormontato da elmo a cancelli in guisa di boccale con cimiero di schiuma; svolazzi di foglie di luppolo, di verde. Dall’alto: d’azzurro, una coppia di spighe di malto incrociate d’oro legate di rosso a due fiori incrociati di luppolo di verde; d’argento,  Cime di Lavaredo di rosso; di verde, mestolo da birraio d’oro.  Motto: “Ex Hordeo Ordo”. Azzurro, ar-gento e verde sono i tradizionali colori dolomitici simboleggianti l’azzurro del cielo, il bianco della neve e il verde dei prati e dei boschi. Le Cime di Lavaredo in rosso simboleggiano tutte le Dolomiti nell’Enrosadira.
 
 

ARTICOLO 22

La Tavola dei Cavalieri è il solo organo competente ad apporre modifiche o aggiunte al presente Statuto che delibererà con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le Norme di Legge.
 

NORMA TRANSITORIA - E’ compito dei  soci Fondatori, entro il primo biennio dell’Associazione,  definire le Insegne di Gala e i distintivi dell’Associazione. Tali insegne e distintivi entrano a fare parte dello Statuto. Eventuali successive modifiche diventano quindi modifiche statutarie, soggette all’Art.22 dello Statuto.

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